Il ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha approvato il Decreto (PDF) che definisce i nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati, da applicare per la prossima stagione invernale come previsto dal Piano di riduzione dei consumi di gas naturale.
La temperatura massima consentita per il riscaldamento sarà ridotta di 1 °C: diventerà di 17 °C per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili, e a 19 °C per tutti gli altri, case comprese. Il ministero ha anche deciso di accorciare di 15 giorni il periodo in cui gli impianti di riscaldamento saranno accesi in tutte le zone climatiche in cui è divisa l’Italia. Saranno attivati 8 giorni dopo la consueta data di inizio esercizio e spenti 7 giorni prima del solito. Le zone climatiche vanno dalla A, che prevede al massimo 6 ore giornaliere di riscaldamento dal 1° dicembre al 15 marzo, alla F, che non prevede limitazioni: qui si può vedere a quale appartiene il proprio comune.


