Sono state depositate oggi le motivazioni della sentenza delle Sezioni unite del Collegio di Garanzia del Coni, che ha accolto il ricorso presentato dal Napoli lo scorso 4 dicembre 2020 a seguito della decisione di Corte sportiva d’appello e del giudice sportivo sulla partita di Serie A tra la squadra azzurra e la Juventus, non disputata lo scorso 4 ottobre dopo che l’Asl di zona aveva impedito ai partenopei di raggiungere Torino a seguito di diversi casi di Covid-19 emersi tra giocatori e staff.
Nel comunicato stampa del Coni si legge che “le decisioni dei giudici endofederali non hanno tenuto conto del sistema disegnato dal legislatore emergenziale e, in particolare, del criterio della gerarchia delle fonti. La società Napoli ha applicato il protocollo Figc vigente all’epoca dei fatti di causa, che rimandava, con riferimento alla procedura da osservare in caso fosse accertata la positività al Covid-19 di un calciatore, alla circolare del Ministero della Salute del 18 giugno 2020 e, dunque, all’esclusiva competenza della Asl territorialmente competente. Ne discende – continua la nota – che la richiesta di informazioni e chiarimenti da parte del Napoli, lungi dall’essere un atto preordinato a precostituire un elemento per non adempiere un obbligo, costituiva diretta applicazione della suddetta circolare, atto normativamente superiore, rispetto al quale cedono tutte le norme federali incompatibili con la medesima“.


