Il ministro della Salute Roberto Speranza ha firmato una nuova ordinanza che prevede, «a partire dal 1° marzo, per gli arrivi da tutti i Paesi extraeuropei le stesse regole già vigenti per i Paesi Europei. Per l’ingresso sul territorio nazionale sarà sufficiente una delle condizioni del green pass: certificato di vaccinazione, certificato di guarigione o test negativo».
La quarantena all’arrivo si applica solamente in caso di mancata presentazione delle certificazioni richieste per il Green pass: nel caso, l’isolamento è da rispettare presso l’indirizzo indicato nel digital Passenger Locator Form per 5 giorni, con l’obbligo di sottoporsi a un tampone molecolare o antigenico alla fine del questo periodo. Le certificazioni possono essere esibite in formato digitale o cartaceo. Un articolo a parte è dedicato ai minori: i bambini di età inferiore a sei anni sono esentati dall’effettuazione del test molecolare o antigenico
La decisione del governo è accolta con grande favore dal mondo del turismo, che aspetta le festività pasquali come la prima vera finestra utile del 2022 per una boccata d’aria. “Lo stop alla quarantena interessa ben 35 milioni di viaggiatori extracomunitari che durante l’anno prima della pandemia sono venuti in Italia”. A sottolinearlo, in una nota, è la Coldiretti in riferimento all’ordinanza firmata dal ministro della Salute Roberto Speranza. “Si tratta di una boccata di ossigeno per tutto il comparto turistico – prosegue la Coldiretti – che ha registrato un crack di oltre 10 miliardi di euro nel 2021 rispetto a prima della pandemia, con la mancanza di viaggiatori stranieri che è stato uno degli elementi di maggiore criticità“.
Il provvedimento del ministro della Salute prevede alcune deroghe per l’equipaggio dei mezzi di trasporto, il personale viaggiante e per i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria abitazione.
La stessa deroga si applica anche agli alunni e agli studenti per la frequenza di un corso di studi in uno Stato estero, nel quale ritornano ogni giorno o almeno una volta la settimana. Niente limitazioni anche per chi transita, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a trentasei ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale Le disposizioni sono derogate anche per chiunque rientra nel territorio nazionale a seguito di permanenza di durata non superiore a quarantotto ore in località estere situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo di residenza, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato La stessa misura si applica anche in caso di permanenza di durata non superiore alle quarantotto ore in località del territorio nazionale situate a distanza non superiore a 60 km dal luogo estero di residenza, domicilio o abitazione, purché lo spostamento avvenga con mezzo privato.
Ai vettori è inoltre imposto di fare utilizzare all’equipaggio e ai passeggeri i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e indicare le situazioni nelle quali gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi; dotare, al momento dell’imbarco, i passeggeri che ne risultino sprovvisti dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie.