Il Ministero del Lavoro ha reso disponibile una guida per i beneficiari dell’Assegno di Inclusione (AdI), offrendo dettagli sulle tempistiche e i requisiti necessari. L’AdI è destinato a nuclei familiari che includono almeno una persona minorenne, una con più di 60 anni, con disabilità o seguita dai servizi socio-sanitari a causa di gravi svantaggi.
Le principali informazioni della guida
Presentazione delle domande:
- Le domande possono essere presentate autonomamente sul sito www.inps.it o tramite i patronati a partire dal 18 dicembre 2023 e attraverso i Centri di Assistenza Fiscale (CAF) dall’8 gennaio 2024.
Beneficiari dell’Assegno:
- L’assegno è destinato a nuclei familiari con almeno un componente in una delle seguenti condizioni: disabilità, minorenni, età di almeno 60 anni, condizione di grave svantaggio e inserimento in programmi di cura e assistenza certificati dai servizi socio-sanitari territoriali.
I requisiti:
- È previsto che il nucleo familiare del richiedente debba essere in possesso congiuntamente di un Isee in corso di validità di valore non superiore a 9.360 euro oppure di un valore del reddito familiare inferiore ad una soglia di 6.000 euro annui moltiplicata per il corrispondente parametro della scala di equivalenza Adi;
- Se il nucleo familiare è composto da persone tutte di età pari o superiore a 67 anni e da altri familiari tutti in condizioni di disabilità grave o di non autosufficienza la soglia di reddito familiare è fissata in euro 7.560 annui, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza ADI;
- Per percepire l’assegno il patrimonio immobiliare deve avere ai fini IMU un valore non superiore a 30.000 euro. Tale importo andrà calcolato decurtando dal patrimonio immobiliare complessivo il valore, ai fini IMU, della casa di abitazione;
- L’importo massimo detraibile per la casa di abitazione è pari a 150.000 mila euro. Il valore del patrimonio mobiliare non deve invece essere superiore a 6.000 euro, accresciuto di 2.000 euro per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo, fino a un massimo di 10.000 euro, incrementato di ulteriori 1.000 euro per ogni minorenne successivo al secondo.
Questi massimali sono ulteriormente incrementati di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità e di 7.500 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza presente nel nucleo.