Al via il bonus mobilità sostenibile 2022. Da oggi 13 aprile, fino al 13 maggio, chi avrà i requisiti giusti, potrà fare domanda per l’agevolazione che il Governo ha stanziato a favore di una mobilità sempre più green.
Il bonus mobilità è più conosciuto come bonus bici o bonus monopattino. Consiste in un credito d’imposta dal valore massimo di 750 euro da inserire in dichiarazione dei redditi e riconosciuto a chi ha sostenuto spese per l’acquisto di biciclette, anche elettriche o a pedalata assistita, monopattini elettrici, e-bike, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione (sharing) o sostenibile. La domanda per l’agevolazione può essere presentata soltanto per le spese effettuate nel periodo compreso tra il 1° agosto e il 31 dicembre 2020.

Per accedere all’agevolazione, spiega l’Agenzia delle Entrate in una nota, è necessario aver consegnato per la rottamazione, nello stesso periodo, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 (automobili) rientrante tra quelli previsti dalla normativa in materia. Per fruire del bonus mobilità occorrerà comunicare alle Entrate, da oggi, 13 aprile al 13 maggio 2022, l’ammontare delle spese sostenute e il credito d’imposta richiesto inviando il modello approvato con il provvedimento di oggi.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022. Entro 10 giorni dalla scadenza del termine di presentazione dell’istanza sarà resa nota la percentuale di credito d’imposta spettante a ciascun soggetto richiedente, sulla base delle richieste ricevute e tenuto conto del limite di spesa di 5 milioni.
Il bonus può essere richiesto solo in modalità telematica attraverso: il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate; i canali telematici dell’Agenzia delle entrate. A questa incombenza può provvedere direttamente il contribuente o uno dei soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni contemplati dall’art. 3, comma 3 del DPR n. 322/1998, ovvero: dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali, consulenti del lavoro, centri di assistenza fiscale per imprese, lavoratori dipendenti e pensionati, associazioni sindacali di categoria tra imprenditori, soggetti iscritti nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi.
