Il premier Mario Draghi ha firmato nella mattinata di oggi, 21 gennaio 2022, il nuovo Dpcm che prevede in quali attività commerciali, dal 1° febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza il Green Pass.
Ecco l’elenco dei luoghi in cui l’accesso resterà libero:
- Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.
- Negozi di commercio al dettaglio di surgelati
- Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali
- Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie
- Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- Commercio al dettaglio di materiale per ottica
- Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Dunque, le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite, senza bisogno di esibire alcuna certificazione verde. Per tutto il resto, sigarette, libri e giornali compresi servirà il Green Pass base, ma non nei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. E anche per andare a ritirare la pensione alle Poste. È saltata infatti l’attesa deroga per consentire in questo caso l’accesso agli uffici postali e nelle banche dove dal 1° febbraio, così come per finanziarie e tutti gli uffici pubblici, sarà necessario avere almeno un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido. Come si vede, Il Dpcm regolamenta anche l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e veterinarie in cui è sempre consentito l’accesso senza Green Pass “per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura“, anche per gli accompagnatori.
Consentito senza certificazione l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia “per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti”. Lo stesso vale per gli uffici giudiziari “per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonchè per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata“.
Nello specifico nel testo, approvato oggi, del Dpcm si legge:
Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.