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Covid, Draghi firma il nuovo Dpcm: ecco dove non servirà il Green Pass dal 1° febbraio

Non servirà in quelle attività che vendono beni essenziali, come i negozi di alimentari, per l’igiene personale, o le farmacie. Servirà invece per tabaccai e librerie, salvo acquistare liberamente nei chioschi all'esterno o ai distributori automatici in strada

Alfonso Santoro di Alfonso Santoro
21 Gennaio 2022
in Italia, Politica

Il premier Mario Draghi ha firmato nella mattinata di oggi, 21 gennaio 2022, il nuovo Dpcm che prevede in quali attività commerciali, dal 1° febbraio sarà possibile continuare ad accedere senza il Green Pass.

Ecco l’elenco dei luoghi in cui l’accesso resterà libero:

  • Ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi al dettaglio di alimenti e bevande dove però non sarà mai consentito il consumo sul posto.
  • Negozi di commercio al dettaglio di surgelati
  • Negozi di commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
  • Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati, farmacie e parafarmacie
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Dunque, le esigenze alimentari e di prima necessità, sanitarie, di sicurezza e di giustizia saranno sempre garantite, senza bisogno di esibire alcuna certificazione verde. Per tutto il resto, sigarette, libri e giornali compresi servirà il Green Pass base, ma non nei chioschi all’aperto o ai distributori automatici. E anche per andare a ritirare la pensione alle Poste. È saltata infatti l’attesa deroga per consentire in questo caso l’accesso agli uffici postali e nelle banche dove dal 1° febbraio, così come per finanziarie e tutti gli uffici pubblici, sarà necessario avere almeno un tampone negativo effettuato 48 ore prima se antigenico o 72 ore se rapido. Come si vede, Il Dpcm regolamenta anche l’accesso alle strutture sanitarie e sociosanitarie e veterinarie in cui è sempre consentito l’accesso senza Green Pass “per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura“, anche per gli accompagnatori.

Consentito senza certificazione l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia “per assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili e di prevenzione e repressione degli illeciti”. Lo stesso vale per gli uffici giudiziari “per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonchè per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata“.

Nello specifico nel testo, approvato oggi, del Dpcm si legge:

Ai sensi dell’articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, del 2021, fermo restando quanto disposto dall’articolo 9-sexies, comma 8, del medesimo decreto-legge, nonché quanto previsto dagli articoli 7 e 8, del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221 e dall’articolo 1, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229, le esigenze essenziali e primarie della persona per far fronte alle quali, nell’ambito dei servizi e delle attività che si svolgono al chiuso di cui al comma 1-bis, lettera b), non è richiesto il possesso di una delle certificazioni verdi COVID-19, di cui all’articolo 9, comma 2, del medesimo decreto-legge, sono le seguenti: a) esigenze alimentari e di prima necessità per le quali è consentito l’accesso esclusivamente alle attività commerciali di vendita al dettaglio di cui all’allegato del presente decreto; b) esigenze di salute, per le quali è sempre consentito l’accesso per l’approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e sociosanitarie di cui all’articolo 8-ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto dall’articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall’articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l’accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice) esigenze di sicurezza, per le quali è consentito l’accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti) esigenze di giustizia, per le quali è consentito l’accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunzie da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

Tags: Covid-19Dpcmprimopiano
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