Arriva in tempo per l’ora di cena la nuova ordinanza della Regione Campania, la numero 87 dall’inizio della pandemia, con ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Il testo odierno, fondamentalemente proroga fino al 14 novembre le misure già in vigore sul territorio regionale in tema di limitazioni alla mobilità, locale e interprovinciale. Più nello specifico, è nuovamente ribadita la raccomandazione di non allontanarsi dal proprio Comune di domicilio, dimora o residenza, se non quando strettamente necessario, mentre continuano a essere vietati gli spostamenti tra le 23 e le 5 del mattino successivo, tranne che se motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o d’urgenza, oppure da motivi di salute. Naturalmente, è sempre consentito il rientro al proprio domicilio, dimora o residenza dal luogo di lavoro. Restano ancora vietati, inoltre, per l’intero arco della giornata gli spostamenti dalla provincia di domicilio abituale o residenza sul territorio regionale verso altre province della Campania. A tale proposito, ribadisce la nuova ordinanza, “sono consentiti, limitatamente al diretto interessato nonché ad accompagnatore, ove necessario, esclusivamente spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, familiari, scolastiche, di formazione – incluse l’attività formativa, di training, nonché gli allenamenti connessi a impegni correlati a competizioni consentite dalle disposizioni vigenti – o socio-assistenziali ovvero situazioni di necessità o d’urgenza ovvero motivi di salute“. Come già avviene, resta confermato che “il divieto non si applica al transito necessario allo spostamento verso altre regioni italiane o straniere o verso i luoghi di imbarco (stazioni, porti, aeroporti)“.
Nell’ordinanza numero 87 firmata stasera dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, sono confermate anche le misure relative all’attività fisica e alla chiusura degli esercizi di ristorazione. “L’attività di jogging, ove svolta sui lungomari, nei parchi pubblici, nei centri storici, e comunque in luoghi non isolati, è soggetta alla limitazione oraria: ore 06.00 – ore 8.30; negli altri casi è consentita senza limiti d’orario, fermi in ogni caso gli obblighi di distanziamento previsti dal Dpcm 24 ottobre 2020“. E sul commercio: “Fatto salvo quant’altro previsto dal Dpcm 24 ottobre 2020, a tutti gli esercizi di ristorazione (bar, ristoranti, pizzerie, pasticcerie, gelaterie, pub, vinerie e simili), dalle ore 22.30 è fatto divieto di vendita con asporto. Sono esclusi dal divieto gli esercizi di ristorazione che ordinariamente svolgono attività di asporto con consegna all’utenza in auto, i quali possono esercitare la propria attività nel rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza vigenti, assicurando un sistema di prenotazione da remoto. La consegna a domicilio è comunque ammessa, con possibilità di disporre la partenza dell’ultima consegna fino alle ore 23“.


