Domani, venerdì 31 maggio 2025, segna una data cruciale per i contribuenti che hanno aderito alla Rottamazione-quater: è questo, infatti, il termine fissato per il versamento della prossima rata prevista dal proprio piano di Definizione agevolata delle cartelle. La scadenza interessa esclusivamente chi è già in regola con i pagamenti precedenti. Grazie al margine di tolleranza di cinque giorni previsto dalla normativae dai differimenti in caso di termini coincidenti con giorni festivi, saranno comunque ritenuti validi i pagamenti effettuati entro il 9 giugno 2025.
Per il pagamento, i contribuenti devono utilizzare i bollettini ricevuti con la “Comunicazione delle somme dovute” inviata dall’Agenzia delle entrate-Riscossione. In caso di smarrimento o necessità di duplicato, è possibile recuperarne una copia accedendo all’area riservata del sito ufficiale dell’Agenzia oppure facendone richiesta tramite l’area pubblica, allegando un documento di identità.
Cosa succede se non si paga in tempo?
Il mancato pagamento della rata – oppure un versamento oltre i termini stabiliti o parziale – comporta la decadenza dai benefici della Definizione agevolata. In tal caso, le somme già versate saranno considerate come acconto sui carichi residui, ma non daranno più diritto alle agevolazioni.
Esclusi dalla scadenza del 31 maggio
Non devono effettuare il pagamento del 31 maggio coloro che hanno presentato la domanda di riammissione alla Rottamazione-quater entro il 30 aprile 2025, come previsto dalla legge n. 15/2025 (conversione del decreto Milleproroghe). Per questi contribuenti, l’Agenzia invierà entro fine giugno una nuova comunicazione con l’importo aggiornato e i bollettini da utilizzare, fissando la prima rata al 31 luglio 2025.
Servizi online a supporto
Sul portale dell’Agenzia è disponibile anche ContiTu, il servizio che permette di scegliere quali cartelle o avvisi pagare in modo agevolato, tra quelli presenti nella comunicazione ricevuta.
Ricordiamo che la Rottamazione-quater, introdotta con la Legge di Bilancio 2023 (legge n. 197/2022), consente di estinguere i carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022 versando solo:
- il capitale originario,
- le spese per procedure esecutive,
- i diritti di notifica.
Non sono invece dovuti sanzioni, interessi iscritti a ruolo, interessi di mora e aggio. In caso di sanzioni amministrative – come le multe stradali – non vanno pagati né gli interessi né l’aggio, comprese eventuali maggiorazioni.