Il Superbonus 110 nasce come una detrazione fiscale pensata per coprire interamente le spese che un proprietario sostiene per ammodernare la propria abitazione e renderla più efficiente dal punto di vista energetico, con un piccolo extra del 10% che in buona parte era assorbito dai creditori (banche, imprese, etc.) che anticipavano i capitali delle lavorazioni (attraverso lo strumento della cessione del credito e/o sconto in fattura). Questo ha garantito che anche il ceto meno abbiente della popolazione potesse migliorare la propria condizione di vita domestica, aumentando il confort e riducendo i consumi e le spese di gestione.

La novità più sostanziale introdotta dal Governo Meloni con il DL 176/22 è il passaggio – non indolore – dell’agevolazione fiscale dal 110% al 90% a partire dal 1° gennaio 2023. Questo però non vale sempre.
Rimangono infatti delle casistiche dove la percentuale al 110% continua ad applicarsi, grazie anche all’intervento last-minute della Legge di Bilancio.
La detrazione al 110% si applica nei seguenti casi:
- Agli interventi diversi da quelli effettuati dai condominiper i quali, alla data del 25 novembre 2022, risulta presentata la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), ai sensi dell’articolo 119, comma 13-ter, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;
- Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto legge 18 novembre 2022, n. 176, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio (ovvero, nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 del codice civile, non vi sia l’obbligo di nominare l’amministratore e i condomini non vi abbiano provveduto, dal condomino che ha presieduto l’assemblea), a patto che, data del 31 dicembre 2022, risulti presentata la CILA;
- Agli interventi effettuati dai condomini per i quali la delibera assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori risulta adottata in una data compresa tra il 19 e il 24 novembre 2022, sempre che tale data sia attestata, con apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, dall’amministratore del condominio o di chi ne ha titolo, e a condizione che per tali interventi, alla data del 25 novembre 2022, risulti presentata la CILA;
- agli interventi comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 risulta presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo. Questa possibilità riguarda solo i condomìni e i proprietari unici e non anche le unità unifamiliari o le case a schiera (risposta parlamentare n. 5-07599/2022). Spetta inoltre la detrazione al 110% anche se alla fine dei lavori ci sarà l’accorpamento delle diverse unità dell’edificio, con l’accatastamento in un’unica unità unifamiliare (risposta 40/2022)
L’art.9 del D.L. Aiuti-quater modifica, altresì, la disciplina relativa ai lavori eseguiti sulle unifamiliari, nonché sulle unità indipendenti poste in edifici plurifamiliari (cd. villette). Per queste, il 110% viene prorogato sino al 31 marzo 2023 (anziché 31 dicembre 2022), a condizione che, al 30 settembre 2022, siano stati realizzati il 30% dei lavori.
Per gli interventi effettuati da soggetti che svolgano attività di prestazione di servizi sociosanitari e assistenziali (ovvero le Onlus, le Odv e le Aps), l’applicabilità del Superbonus al 110% viene riconosciuta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 a condizione che:
- le stesse possiedano immobili in B/1 (collegi e convitti, educandati, ricoveri, orfanotrofi, ospizi, conventi, seminari e caserme) B/2 (case di cura ed ospedali senza fine di lucro), D/4 (case di cura ed ospedali con fine di lucro);
- i membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di carica.
Restano confermate le scadenze già previste nella disciplina del Superbonus per gli interventi eseguiti dagli IACP (o Enti assimilati) e dalle Cooperative a proprietà indivisa, per i quali il 110% resta fermo sino al 30 giugno 2023, con possibilità di arrivare sino al 31 dicembre 2023, a condizione che al 30 giugno 2023 sia
stato eseguito almeno il 60% dell’intervento.
Percentuale invariata anche nel caso di interventi post eventi sismici. Il DL 176/2022 non modifica le scadenze del Superbonus eseguito su immobili rientranti nei territori colpiti da eventi sismici, per i quali il 110% spetta per le spese sostenute fino a tutto il 2025. Per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1º aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater, spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Fermo restando quanto previsto dal comma 10-bis, per gli interventi ivi contemplati la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025 nella misura del 110 per cento.
