Si chiama “Iscro” (Indennità Straordinaria di Continuità Reddituale e Operativa): si tratta di una sorta di cassa integrazione per i professionisti e le piccole partite IVA che si trovano ad affrontare una significativa riduzione del reddito a causa della perdita del lavoro. La misura era già stata sperimentata negli anni passati, prima con la pandemia poi con la crisi della guerra in Ucraina.
La prima novità rispetto al passato è che la platea sarà allargata. Potranno infatti accedere al sostegno tutti quei professionisti e quelle partite Iva che hanno dichiarato un reddito fino a 12 mila euro. Nella prima sperimentazione di questa norma, invece, il reddito era stato fissato a 8.145 euro. Le persone che usufruiranno del bonus potranno contare su un assegno che va da 250 a 800 euro, per una durata massima di sei mesi, ma varierà molto a seconda del reddito dichiarato negli anni precedenti.
Ecco un esempio:
- Un libero professionista con un reddito dichiarato di 20.000 euro nel 2020, e nel 2021 ha subito una diminuzione del 50% del fatturato. In questa situazione, può richiedere il bonus ISCRO. Questo bonus consiste in un pagamento semestrale che corrisponde al 25% del reddito dell’ultimo anno dichiarato. Quindi, nel 2023, il bonus ISCRO sarebbe di 500 euro al mese per sei mesi, per un totale di 3.000 euro.
Per ottenere l’aiuto basterà fare domanda all’Inps, avendo però determinati requisiti. Ecco nel dettaglio le caratteristiche necessarie per accedere all’aiuto:
- non essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- non essere beneficiari di Assegno di inclusione di cui al decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85;
- aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, inferiore al 70 per cento della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda;
- aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non superiore a 12.000 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati rispetto all’anno precedente la presentazione della domanda;
- essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
- essere titolari di partita IVA attiva da almeno tre anni, alla data di presentazione della domanda, per l’attività̀ che ha dato titolo all’iscrizione alla gestione previdenziale in corso.
Come già anticipato, i requisiti più importanti sono il tetto al reddito, salito a 12mila euro, e il calo dello stesso nell’anno precedente rispetto ai due ancora prima.
Il richiedente deve presentare la domanda all’Inps, che passa la richiesta all’Agenzia delle Entrate, deputata a verificare che sia tutto in regola. Dopodiché, ai commi sei e sette, viene spiegato qual è l’importo e la durata:
- comma 6 – L’indennità̀, pari al 25 per cento, su base semestrale, della media dei redditi da lavoro autonomo dichiarati dal soggetto nei due anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della domanda, spetta a decorrere dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda ed è erogata per sei mensilità̀ e non comporta accredito di contribuzione figurativa.
- Comma 7 – L’importo di cui al comma 6 non può̀ in ogni caso superare il limite di 800 euro mensili e non può essere inferiore a 250 euro mensili.
L’Iscro non è l’unico noma a favore delle Partite Iva. Venerdì il governo ha approvato, nell’ambito della riforma fiscale, il concordato preventivo biennale. La misura consentirà ai contribuenti di accordarsi in anticipo per due anni sui propri redditi con il fisco. L’Agenzia delle Entrate metterà a disposizione delle Partite Iva la proposta di adesione entro aprile 2024 (ma a regime la scadenza è il 15 marzo). I contribuenti potranno aderire entro luglio 2024 e, negli anni successivi, entro giugno. L’accordo è rivolto ai contribuenti con la partita Iva “esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sia quelli che versano le imposte forfait, sia quelli che applicano gli indici sintetici di affidabilità“.