Nuove regole per la disciplina dei permessi retribuiti ex Legge 104, che non spetteranno più ad un solo soggetto, ma a più soggetti individuati dalla disciplina. In particolare, è stato eliminato il principio del “referente unico dell’assistenza”, per cui fino a oggi non poteva essere autorizzata a più di un lavoratore dipendente – ad esclusione dei genitori – la fruizione dei giorni di permesso per l’assistenza alla stessa persona in situazione di disabilità grave.
Pertanto, a decorrere dal 13 agosto 2022 (data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022), fermo restando il limite complessivo di tre giorni di permesso mensile per l’assistenza allo stesso individuo, con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli aventi diritto, che possono fruirne in via alternativa tra loro.

Resta, invece, impregiudicato il diritto individuale del lavoratore in situazione di disabilità grave di fruire per sé stesso dei tre giorni mensili o dei riposi orari giornalieri ad essi alternativi, previsti dal comma 6 dello stesso articolo 33. Questo vuol dire che, qualora si presentasse la situazione, è possibile la fruizione contemporanea – nello stesso mese – dei permessi 104 sia da parte del lavoratore disabile che da parte dei soggetti che prestano assistenza (se sono due, tuttavia, questi possono usufruirne solo alternandosi).
Come cambia il congedo parentale e il congedo straordinario
Il decreto legislativo 105/2022 è intervenuto anche sul congedo parentale riconosciuto ai fruitori della 104. In particolare, con una riformulazione della normativa è stato stabilito che: “I periodi di prolungamento del congedo parentale non comportano la riduzione di ferie, riposi e tredicesima o gratifica natalizia”.
Un’altra importante novità riguarda invece il congedo straordinario. In questo caso, per l’assistenza a familiari disabili in situazione di gravità, il legislatore ha introdotto “il convivente di fatto“. In questo modo, anche chi non è formalmente e ufficialmente sposato può usufruire degli aiuti previsti.

I soggetti ammessi
C’è un ordine però da rispettare quando si tratta di congedi richiesti da più parenti. Posto dunque che, come già ripetuto più volte, quando ci sono più persone a prestare assistenza al disabile i permessi 104 non possono essere richiesti e ottenuti contemporaneamente, la circolare Inps ha stabilito un ordine da seguire, ovvero una scala di priorità dove alcuni soggetti hanno la precedenza rispetto a altri.
Possono usufruire del congedo (nel seguente ordine):
- il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” della persona disabile in situazione di gravità;
- il padre o la madre, anche adottivi o affidatari, della persona disabile in situazione di gravità, in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del “coniuge convivente”/della “parte dell’unione civile convivente”/del “convivente di fatto”;
- uno dei “figli conviventi” della persona disabile in situazione di gravità, nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” ed entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari, del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- uno dei “fratelli o sorelle conviventi” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto” e entrambi i genitori, anche adottivi o affidatari nonché i “figli conviventi” del disabile siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti;
- un “parente o affine entro il terzo grado convivente” della persona disabile in situazione di gravità nel caso in cui il “coniuge convivente”/la “parte dell’unione civile convivente”/il “convivente di fatto”, entrambi i genitori, i “figli conviventi” e i “fratelli o sorelle conviventi” siano mancanti, deceduti o affetti da patologie invalidanti.
Un passaggio importante da ricordare, a tal proposito, è che il requisito della convivenza può essere soddisfatto dopo. Come riportato dall’Istituto Previdenziale, infatti: “Qualora tra i requisiti per il riconoscimento del diritto sia prevista la convivenza con il disabile, la stessa possa essere instaurata successivamente alla presentazione della domanda di congedo straordinario. Pertanto, il congedo in esame spetta anche nel caso in cui la convivenza con il disabile, qualora normativamente prevista, sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo straordinario”.
Le modifiche apportate dal decreto legislativo, in adeguamento alle direttive Ue, riguardano più che altro l’istruttoria. A tal proposito, la circolare Inps di aprile ci viene di nuovo in aiuto, chiarendo che: la procedura “Gestione permessi legge 104/1992” è stata aggiornata per consentire la lavorazione delle pratiche di permessi in seguito all’eliminazione del principio del “referente unico dell’assistenza”. Di conseguenza, a far data dal 13 agosto 2022, “riconosce il diritto alla prestazione a più soggetti tra quelli aventi diritto, i quali possono fruire alternativamente dei permessi per l’assistenza alla stessa persona disabile in situazione di gravità, fermo restando il limite complessivo dei tre giorni”.

I periodi di riferimento
La valutazione della decorrenza viene effettuata sulla base della data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 105/2022, pertanto, le pratiche verranno valutate in modo diverso a seconda che le stesse si riferiscano a periodo precedenti o successivi alla data del 12 agosto 2022.
In particolare:
- le pratiche, il cui periodo di permesso ricade prima del 13 agosto 2022, verranno valutate con le modalità precedenti alla entrata in vigore della nuova norma, per cui vale il “referente unico dell’assistenza”;
- le pratiche che invece si riferiscono a un periodo successivo al 13 agosto 2022 verranno valutate con i criteri riportati dalla novella normativa, per cui sarà possibile riconosce più soggetti all’assistenza tra gli aventi diritto.
Per quanto riguarda i pagamenti (e i calcoli dei giorni di permesso mensili per assistenza a familiari disabili a pagamento diretto) questi rimangono invariati a prescindere che la domanda sia stata presentata prima o dopo il 13 agosto 2022.
I nuovi ammessi ai permessi 104
Ovviamente, per consentire ai nuovi soggetti ammessi ai permessi 104 di richiedere il riconoscimento dell’assistenza, anche l’applicazione per la presentazione della domanda in modalità telematica è stata aggiornata. Nello specifico, dopo il riconoscimento dei conviventi e dei familiari previsti dalla normativa, le modifiche hanno interessato:
- la ricezione delle domande;
- l’acquisizione da parte dell’operatore;
- la variazione pratica;
Le varie sezioni sono state integrate per consentire la lavorazione delle pratiche di congedi straordinari per conviventi di fatto, impostando appunto il nuovo grado di parentela – tra le opzioni disponibili – coincidente con la voce “convivente di fatto”.
