L’obbligo vaccinale per gli insegnanti resta fino al 15 giugno, ma con la fine dello stato di emergenza, dal 1° aprile, in caso di inosservanza dell’obbligo vaccinale, il personale docente ed educativo potrà ritornare in servizio ma sarà utilizzato solo ed unicamente in attività di supporto all’istituzione scolastica. Il preside, infatti, non potrà impedire loro l’ingresso a scuola ma dovrà destinarli ad altre mansioni. È quanto prevede il decreto legge sulle disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto al Covid che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale e che contiene anche ulteriori disposizioni riguardanti la scuola.
Immutato resta il meccanismo dei controlli utilizzato dal dirigente scolastico (e a ai suoi delegati) che continueranno a servirsi il sistema Sidi: ai lavoratori non in regola verrà chiesto di produrre entro cinque giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione che attesti la vaccinazione effettuata, la certificazione per l’eventuale esenzione o almeno la ricevuta della prenotazione per la somministrazione del vaccino entro 20 giorni; una volta vaccinato, il diretto interessato avrà 3 giorni di tempo per trasmettere il referto all’istituzione scolastica. L’adempimento dell’obbligo vaccinale viene considerato condizione necessaria per svolgere l attività didattica a contatto diretto con gli alunni. Da qui il suggerimento ai dirigenti scolastici di destinare i docenti inadempimenti ad altre mansioni.