La nuova circolare Inps, la 32 del 20 marzo 2023 ,spiega i dettagli della norma contenuta nel decreto del giugno 2022 e precisa che, quanto già previsto per le mamme lavoratrici, venga esteso anche ai papà che usufruiscono del congedo obbligatorio. Per costoro è riconosciuto anche il diritto a ricevere la NASpI in caso di dimissioni volontarie e senza preavviso.

All’uopo partendo dall’idea di migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per entrambi i genitori, la circolare dell’Inps chiarisce che così come è previsto per le mamme, anche chi diventa papà non può essere licenziato almeno fino al primo anno di vita del bambino. Il TU su maternità e paternità prevedeva già il divieto di licenziamento per le madri, dall’inizio del periodo di gravidanza e fino al primo anno del figlio. Fino alla riforma, la norma si applicava anche al papà esclusivamente nel caso in cui questo avesse fruito del congedo parentale alternativo(esempio l’abbandono del minore da parte della madre ,per morte o grave infermità o l’affidamento esclusivo del figlio al padre ).
Così come «Le lavoratrici non possono essere licenziate dall’inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino». Anche per i papà c’è la stessa indicazione, fino al compimento di un anno del bambino e per tutta la durata del congedo di paternità. Il divieto di licenziamento, già previsto per il padre che usava il congedo di paternità alternativo ora viene esteso anche in caso di fruizione del nuovo congedo di paternità obbligatorio.
