Orta di Atella, il Tar dà ragione a “Carta Web”: l’edicola non verrà chiusa
In conseguenza della serrata forzata la proprietaria aveva fatto ricorso al Tribunale amministrativo regionale che, lo scorso 14 gennaio, aveva già sospeso l’ordinanza dei commissari prefettizi
Il Comune di Orta di Atella si era costituito in giudizio dopo aver notificato la chiusura dell’attività di vendita di articoli di cartolibreria e giornali alla titolare di “Carta Web” Alessandra Mozzillo. In conseguenza della serrata forzata la proprietaria aveva fatto ricorso al Tar che, lo scorso 14 gennaio, aveva sospeso l’ordinanza dei commissari prefettizi, rinviando il giudizio finale nel merito dei rilievi effettuati dall’ufficio tecnico dell’ente locale alla trattazione della camera di consiglio del 26 gennaio.
Ieri la decisione, con la conferma da parte del Tribunale amministrativo regionale della legittimità a proseguire l’attività di “Carta Web” nei locali contestati dall’ente locale. I vigili urbani avevano ordinato la chiusura sulla base della conformazione dell’edificio, un interrato che non rispetterebbe le altezze dei solai previste dalla legge. Il Tar, invece, ha ritenuto il ricorso della titolare della cartolibreria-edicola suffragato dal requisito del fumus boni iuris, intervenendo il gravato provvedimento di chiusura.
“Dopo un notevole lasso di tempo – è scritto nell’ordinanza del Tar – oltre un ventennio, dall’avvenuto rilascio dei titoli autorizzatori, peraltro tuttora validi ed efficaci, in forza dei quali l’attuale ricorrente esercita la propria attività commerciale, e, tanto, in violazione della normativa disciplinante le procedure di revoca in autotutela di provvedimenti amministrativi precedentemente rilasciati, essendosi ingenerato, in capo al privato, un affidamento particolarmente qualificato che avrebbe richiesto l’esplicitazione di una motivazione rafforzata; non tenendosi in debito conto quanto disposto dell’art. 10, comma 2, a mente del quale si introduce una norma interpretativa derogatoria temporanea in ordine alle altezze minime, che sembrerebbe applicabile sia pure per analogia e a completezza del sistema normativo, anche alla fattispecie all’esame”.
Inoltre, il Tribunale amministrativo regionale “valutato sussistente l’ulteriore elemento del periculum in mora, pregiudicando la gravata chiusura ad horas di una attività costituente unica fonte di reddito per la ricorrente e per il proprio figlio minore, con effetti particolarmente rilevanti anche in ragione della crisi economica derivante dall’emergenza epidemiologica in corso, sospende l’efficacia dei provvedimenti gravati”.
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