Mercoledì 29 giugno scade anche l’ultima delle proroghe che erano state concesse per l’emergenza Covid. Bisognerà quindi tornare a essere in regola con patenti, revisioni, visite mediche eccetera secondo le scadenze ordinarie.
Le patenti e i documenti in scadenza entro il 31 marzo usufruiscono ancora della proroga trimestrale fino al 29 giugno, mentre quelli non più validi dal 1° aprile devono essere rinnovati nei termini previsti dai regolamenti pre-Covid. Se la patente scadeva fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, si può usufruire della proroga per il rinnovo fino al 29 giugno. Se invece il documento ha scadenza successiva al 31 marzo 2022, la proroga non è valida.
Regole analoghe per le proroghe delle scadenze dei fogli rosa: quelle comprese fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo scorso finiscono il 29 giugno. Per quanto riguarda il termine di 2 mesi per richiedere il riporto dell’esame di teoria su un nuovo foglio rosa, non viene considerato il periodo 31 gennaio 2020-31 marzo 2022: quindi chi ha il documento scaduto in questo periodo (con proroga al 29 giugno 2022), ha altri due mesi per chiedere il riporto dell’esame di teoria.
Quanto alle revisioni e ai controlli sui veicoli o su loro parti, tutte le proroghe sono già scadute, tranne quelle per approvazione tecnica dei veicoli-frigo (Atp), sostituzione o riqualificazione bombole a metano (Cng) e prove periodiche di tenuta ed efficienza delle cisterne: le scadenze comprese nel periodo dello stato di emergenza sono anch’esse rinviate al 29 giugno. Idem per le autorizzazioni per trasporti eccezionali, alla circolazione di prova e all’effettuazione di scorte tecniche.
Il termine del 29 giugno è importante soprattutto per le visite mediche di rinnovo delle patenti, delle Cqc (le carte di qualificazione necessarie ai conducenti professionali di mezzi pesanti) e dei Cfp (certificati di formazione professionale) per il trasporto di merci pericolose. Entro questa data andranno rinnovate tutte quelle scadute durante il lungo periodo in cui è stato in vigore lo stato di emergenza (31 gennaio 2020-31 marzo 2022), come era stato previsto dall’articolo 103, commi 2 e 2-sexies del Dl 18/2020 (il Cura Italia). Attenzione: questa proroga non valeva per chi guida con una patente o Cqc non italiana, perché in questo caso contavano i rinvii previsti per l’emergenza Covid dalla Ue, già tutti scaduti.
Infine c’è la proroga fino al 29 giugno anche per chi deve effettuare le visite mediche passando per la Commissione medica locale e aveva il permesso provvisorio – rilasciato viste le lunghe liste di attesa – in scadenza fra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022