Secondo l’articolo 46 della Legge di Bilancio 2023 verranno stralciati i debiti con l’Agenzia delle Entrate fino a mille euro, affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Ovvero, se non è stato pagato il bollo tra il 2000 al 2015 e sono in corso dei provvedimenti di riscossione o delle cartelle a carico dei contribuenti, queste sono automaticamente cancellate in via definitiva.
Per quanto riguarda le cartelle esattoriali relative a bolli auto non pagati dal 2016 al 30 giugno 2022, invece, vige la possibilità di effettuare una rottamazione delle cartelle, e quindi chiudere le pendenze in corso usufruendo di una definizione agevolata, con sconto su sanzioni e interessi, che ci permetterà di pagare l’importo dovuto in un’unica soluzione o con una rateizzazione fino a un massimo di 18 rate.
Una delle conseguenze che possono derivare dal mancato pagamento del bollo auto è il fermo amministrativo del mezzo, che comporta l’impossibilità di rivendere o rottamare l’auto, oltre che di usarla per circolare su strada pubblica. Il fermo amministrativo viene rimosso solo quando il debitore paga tutto il dovuto e ciò vale anche se il debito è tra quelli “sanati” dalla legge di Bilancio. In pratica, se il fermo deriva da bolli non pagati entro il 2015, lo sblocco della vettura avverrà dopo il 31 gennaio 2023. Nel caso in cui i bolli siano successivi al 2016 e il cittadino debitore abbia chiesto la rottamazione delle cartelle, invece, il fermo verrà rimosso solo quando tutte le rate saranno pagate. Tuttavia, dopo il pagamento della prima rata, la vettura oggetto del fermo amministrativo torna a disposizione del debitore che potrà guidarla ma non venderla, né rottamarla.