Nel decreto legge approvato dal governo figura un pacchetto che interviene sulla cosiddetta “tregua fiscale” sia con proroghe sia con ampliamenti delle situazioni regolarizzabili. In breve, ci sarà tempo fino all’autunno per mettersi in regola con il fisco. Un’estensione che sarà valida sia per chi ha commesso violazioni formali, che però intralciano i controlli, sia per i contribuenti che hanno in corso una lite con la Pubblica Amministrazione.

Per accedere alla tregua fiscale, il nuovo decreto affronta principalmente il problema degli adempimenti formali, ovvero gli errori e le omissioni nella presentazione di dichiarazioni e documenti, che non influiscono sulla determinazione dell’imponibile o dell’imposta da pagare, ma possono ostacolare l’attività di controllo da parte delle autorità fiscali. Questo, pertanto, include le dichiarazioni annuali incomplete, le liquidazioni periodiche dell’Iva non presentate, la tenuta irregolare delle scritture contabili e la tardiva trasmissione di dichiarazioni da parte degli intermediari, tra gli altri.
L’Agenzia delle Entrate ha sottolineato che queste irregolarità e omissioni non influiscono sulla determinazione dell’imposta da versare, ma potrebbero impedire un adeguato controllo da parte dell’Agenzia, pertanto non sono punibili solo come formalità. Però, come si legge nel punto del decreto riguardante la tregua fiscale, “si prevedono cause speciali di non punibilità di alcuni reati tributari (omesso versamento di ritenute dovute o certificate per importo superiore a 150.000 euro per annualità, omesso versamento di Iva di importo superiore a 250.000 euro per annualità, indebita compensazione di crediti non spettanti superiore a 50.000 euro), in particolare quando le relative violazioni sono correttamente definite e le somme dovute sono versate integralmente dal contribuente secondo le modalità previste”.
Nel dettaglio, il nuovo Decreto sulla tregua fiscale, dunque, interviene in tre modi:
- prorogando i termini previsti per la definizione in acquiescenza (al posto del 31 marzo prossimo);
- prevedendo che possano essere definiti in acquiescenza gli atti non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 31 gennaio;
- prevede di estendere la conciliazione agevolata introdotta con la legge di bilancio 2023 alle controversie pendenti al 31 gennaio 2023, in luogo del 10 gennaio 2023, innanzi alle corti di giustizia tributaria di primo e di secondo grado.
Si amplia, quindi, la platea di quanti potranno ricorrere alla tregua fiscale e si allungano i tempi per “saldare i debiti” con la Pubblica Amministrazione: come recita il testo del decreto, “Si disciplina la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo o mediazione e conciliazione giudiziale. In particolare viene precisato che, per accedere alla regolarizzazione, l’assenza della notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di intimazione debba riferirsi alla data di entrata in vigore dell’ultima legge di bilancio, che ha introdotto tale istituto”.
Riassumendo, quindi, in termini di tregua fiscale:
- viene rinviato al 31 ottobre 2023, in luogo del 31 marzo 2023, il termine di versamento della prima rata previsto per la regolarizzazione delle violazioni di natura formale;
- vengono modificati i termini per l’accesso al cosiddetto “ravvedimento speciale”;
- Per il ravvedimento speciale sulle dichiarazioni validamente presentate per il periodo d’imposta al 31 dicembre 2021 e precedenti, la prima rata passerà invece dal 31 marzo al 30 settembre, e di conseguenza viene ridefinito il calendario delle rate successive alla prima, che inizierà il 31 ottobre di quest’anno per concludersi il 20 dicembre 2024.
