Secondo il quotidiano economico, Il Sole24Ore, l’erario, tramite la circolare 28/E/2022, ha sempre ribadito un concetto cardine: è il completamento dei lavori a rappresentare il presupposto di spettanza di qualunque detrazione edilizia. Non ha mai fissato un termine ultimo entro cui portare a compimento i lavori stessi.
Dunque, in assenza di più precise indicazioni, si può applicare, per analogia, quanto statuito in tema di spettanza dell’agevolazione “prima casa” in relazione all’immobile in via di costruzione: si tratta dell’agevolazione di cui alla Nota 2-bis dell’articolo 1 della Tariffa, Parte Prima, allegata al Dpr 131/1986. Quest’ultima non prevede un termine specifico per il completamento dei lavori, e la circolare 38/E/2005 ha stabilito che per avere accesso al beneficio fiscale il contribuente è tenuto a dimostrare la conclusione dei lavori entro i tre anni dalla registrazione dell’atto d’acquisto. Questa stessa conclusione sembra perciò applicabile al bonus facciate e anche alle altre agevolazioni di carattere edilizio



