Come si legge nell’articolo 32 del suddetto decreto, il bonus spetta ai “soggetti residenti in Italia titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione”.
Dunque, se ne ha diritto su tutte le pensioni di tipo previdenziale, sia dirette che indirette (come per i titolari di pensione di reversibilità). Non ne hanno diritto però i pensionati residenti all’estero. Se ne ha diritto però solamente su una prestazione: il lavoratore che percepisce anche una pensione, ad esempio, riceverà comunque un solo bonus 200 euro.
Per poter ricevere i 200 euro è però necessario che il reddito personale assoggettabile a Irpef, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non abbia superato i 35mila euro nel 2021. A corrispondere il bonus ai pensionati sarà direttamente l’Inps.
La data di pagamento è stata ufficializzata dal testo definitivo: nel dettaglio, i 200 euro verranno corrisposti sul cedolino di luglio, insieme al normale assegno pensionistico. Il pagamento venerdì 1° luglio.
Non è necessaria alcuna domanda per ottenere l’aiuto. L’Inps si occuperà delle erogazioni “d’ufficio”, come previsto sempre dall’art.32 del Dl Aiuti.
L’indennità non va a costituire reddito a fini fiscali. Non è cedibile, sequestrabile e nemmeno pignorabile. Ciascun soggetto avente diritto la riceverà una sola volta. A verificare la situazione reddituale per l’erogazione del bonus sarà direttamente l’Inps. Qualora, dopo averlo già attribuito, l’ente si accorgesse di “somme corrisposte in eccedenza”, provvederà alla notifica dell’indebito “entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali”