Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria comunica che dal 1° al 31 marzo 2023 è possibile inviare la “Comunicazione per l’accesso” al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali per l’anno 2023.

Ci sono alcune novità rispetto allo scorso anno, tra queste: viene ripristinato il regime ordinario, sospeso dal Decreto Sostegni bis, e pertanto il credito d’imposta viene concesso nella misura del 75%. A valle delle deroghe degli anni scorsi, introdotte per favorire, nel periodo della pandemia, una platea più ampia di beneficiari, da quest’anno scatta l’applicazione ordinaria della misura subordinata all’incremento minino dell’1% dell’investimento rispetto a quello effettuato l’anno precedente.
Da quest’anno, inoltre, esclusi dall’agevolazione gli investimenti pubblicitari effettuati su emittenti televisive e radiofoniche, sia analogiche che digitali.
Il bonus viene riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie. I beneficiari del bonus pubblicità saranno solo coloro che hanno effettuato investimenti sulla stampa quotidiana e periodica e anche online. Il tetto di spesa per il 2023 è di 30 milioni di euro e le risorse saranno ripartite in misura proporzionale al credito spettante in caso di mancanza di fondi rispetto alle richieste presentate.
Chi è interessato a ricevere il credito d’imposta deve inviare una comunicazione entro il mese di marzo 2023 all’Agenzia delle Entrate, sul sito istituzionale, nella sezione “Comunicare” dei “Servizi per”. Dopo la richiesta, bisognerà inviare la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, nella quale vanno specificate le spese effettivamente sostenute e che concorrono al calcolo dell’agevolazione. Per farlo, l’arco temporale va dal 9 gennaio 2024 al 9 febbraio 2024. Il regolamento specifica che l’agevolazione è concessa nel limite massimo delle risorse stanziate per l’anno e nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di aiuti “de minimis”.

Al termine dell’invio delle domande, il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria, stilerà una prima lista di beneficiari con gli importi teoricamente fruibili. L’elenco definitivo sarà pubblicato l’anno successivo, dopo la ricezione delle “Dichiarazioni sostitutive relative agli investimenti effettuati”. Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione, presentando il Modello F24 attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate e indicando l’apposito codice tributo, “6900”.
Ecco, nel dettaglio, le nuove regole:
- il bonus spetta per i soli investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica, anche online. Escono dall’agevolazione, quindi, le campagne su emittenti televisive e radiofoniche, analogiche o digitali
- il suo ammontare torna alla misura originaria del 75% del valore incrementale degli investimenti. Decadono, quindi, le regole straordinarie adottate per gli anni della pandemia (dal 2020 al 2022), in base alla quale il credito d’imposta era pari al 50% del valore complessivo degli investimenti effettuati a prescindere dal requisito dell’incremento. Ciò significa che il credito non spetta a chi effettua investimenti inferiori rispetto all’anno precedente o a chi non li fa affatto o inizia l’attività nel corso dell’anno
- più contenuto il limite di spesa agevolabile fissato a 30 milioni di euro annui.
Ecco come accedere all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate:
- attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate;
- utilizzando l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”;
- accessibile con SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi.
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