Commercio, stop ai furbetti dei saldi e alle false campagne promozionali farlocche
Arrivano le norme a tutela dei consumatori: sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell’ultimo mese per l’acquisto del prodotto
Stop ai furbetti dei saldi. Per bloccare gli sconti farsa e impedire le campagne promozionali farlocche sugli avvisi che riportano i prezzi dei prodotti in saldo bisognerà riportare anche il prezzo più basso attribuito nell’ultimo mese per l’acquisto del prodotto. E rispetto a questo calcolare la percentuale di ribasso applicata. Si raddoppia inoltre la multa irrogabile dall’Antitrust (da 5mila euro a 10 milioni) per pratiche commerciali scorrette.
Queste, due delle novità contenute nelle norme per la tutela dei consumatori del Parlamento europeo alle quali il consiglio dei ministri ha dato il via libera lo scorso due dicembre con un decreto ad hoc.
La misura punta a impedire che gli esercizi commerciali rivedano al rialzo i listini dei prodotti, in vista delle future campagne di saldi, vendite promozionali e liquidazioni. Nel caso in cui il commerciante non rispetti l’obbligo scatteranno le sanzioni. La misura è contenuta in un decreto legislativo approvato in prima lettura dall’ultimo Consiglio dei ministri; a proporre lo schema di dlgs sono stati il ministro per gli affari europei, Raffaele Fitto, e il ministro delle imprese, Adolfo Urso. Il provvedimento attua nell’ordinamento italiano la direttiva Ue 2019/2161, che a sua volta ne modifica altre quattro: la 93/13/CEE, la 98/6/CE, la 2005/29/CE e la 2011/83/UE.
Le Sanzioni a riguardo
Come abbiamo già precedentemente annunciato, riguardo al regime sanzionatorio: si eleva da 5 a 10 milioni il limite massimo edittale relativo alla sanzione irrogabile dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) in caso di pratica commerciale scorretta; in caso di sanzioni irrogate su operatori transfrontalieri sulla base di informazioni acquisite anche da Autorità europee, la sanzione è pari al 4% del fatturato realizzato in Italia (in mancanza il massimo edittale è pari a 2 milioni di euro); si aumenta, da 5 a 10 milioni di euro, il massimo edittale della sanzione irrogabile dall’Agcm per l’inottemperanza ai provvedimenti di urgenza e a quelli inibitori o di rimozione degli effetti e degli impegni assunti; si consente al consumatore di adire il giudice ordinario in caso di pratiche commerciali sleali; si prevede la sanzione da 5.000 euro a 10 milioni per violazioni in materia di clausole vessatorie.
Nell’irrogare le sanzioni, l’Agcm tiene conto anche delle condizioni economiche e patrimoniali del professionista. Infine, si prolunga a trenta giorni il termine per l’esercizio del diritto di recesso con riferimento ai soli contratti conclusi nel contesto di visite non richieste presso l’abitazione del consumatore e di escursioni organizzate per vendere prodotti.
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