L’assegno di maternità è un sostegno economico concesso alle madri, riconosciuto su domanda da presentare presso il proprio Comune di residenza e pagato dall’INPS. Con la Circolare n. 26 dell’08.03.2023 l’INPS ha reso noto l’importo e i limiti di reddito per l’anno 2023. Per quest’anno, infatti, l’assegno è stato rivalutato, in base all’ISTAT, del +8,1% ed è pari, nel suo importo pieno, a 1.917,30 euro, erogati in cinque rate mensili di 383,46 euro massimo.
L’assegno può essere richiesto in caso di parto, adozione o affidamento preadottivo di un bambino e spetta alle cittadine italiane, europee e extracomunitarie che non versano una contribuzione sufficiente per ottenere la maternità ordinaria (es. maternità obbligatoria dipendenti, maternità autonomi o iscritti alla gestione Separata). In altre parole si tratta di una prestazione assistenziale che va a sostituire il congedo di maternità quando le beneficiarie non hanno una copertura previdenziale obbligatoria. Si distingue dall’assegno di maternità dello Stato che viene concesso dall’INPS e spetta invece per lavori atipici e discontinui. Il sussidio è rivolto a chi ha un ISEE basso, limite ricalcolato ogni anno in base alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo.
Nello specifico a chi spetta:
L’assegno di maternità dei Comuni viene gestito dai Municipi e spetta in caso di nascite, affidamenti preadottivi e adozioni. Viene riconosciuto alle madri, ma anche ai padri nel caso di morte della madre o di abbandono del minore. In particolare, l’assegno di base, spetta a chi è residente in un Comune italiano ed è:
I richiedenti l’assegno comunale di maternità devono dimostrare di possedere al momento della domanda i seguenti requisiti:
Per l’anno 2023 se spettante nella misura intera, l’assegno è pari a 383,46 euro (1.917,3 euro in totale per 5 mesi) e il valore dell’ISEE è fissato a 19.185,13 euro. Nel 2022 era pari a 354,73 euro.Tra l’altro, nel caso in cui il beneficiario percepisca trattamenti previdenziali inferiori a quelli previsti dall’articolo 74 del Decreto Legislativo 51 del 2001 può chiedere la differenza dell’assegno di maternità già ricevuto, con una specifica dichiarazione all’Ente erogatore.