La Legge di Bilancio 2023 ha introdotto, all’articolo 1, commi 283-285, una nuova forma di pensione anticipata, denominata “pensione anticipata flessibile” a titolo sperimentale e limitatamente al solo anno 2023. Si tratta della misura, nota comunemente come “Quota 103”, sostituisce la Quota 102 dell’anno precedente.
I canali a disposizione per l’invio delle richieste sono il call center e il sito internet dell’INPS, previo accesso tramite Spid, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi oppure i patronati. La pensione è ottenibile trascorsi tre mesi dalla maturazione dei seguenti requisiti (comunque, non prima del primo aprile 2023): un’età anagrafica di almeno 62 anni; un’anzianità contributiva di almeno 41 anni. I soli lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni devono attendere sei mesi e almeno il primo agosto 2023.

Tra la data di decorrenza della pensione anticipata flessibile e quella di conseguimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia non è possibile cumulare la pensione con i redditi da lavoro dipendente o autonomo. C’è però un’eccezione: quella dei redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5 mila euro lordi annui. L’importo massimo mensile della pensione anticipata flessibile in pagamento non potrà superare di cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno. Per il 2023 l’importo e pari a 2818,65 euro.
Tale limite non trova più applicazione al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Che per il biennio 2023/2024 è di 67 anni. Il termine di pagamento del Tfr/Tfs non tiene conto della data di collocamento a riposo dell’interessato, bensì del momento in cui il dipendente avrebbe raggiunto il requisito ordinario previsto per la pensione anticipata, ovvero matura il requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia. Per tutti gli approfondimento l’Inps rimanda al messaggio n. 754 del 21 febbraio 2023 e alla circolare Inps n. 27 del 10 marzo 2023 pubblicati sul sito.
